Ammesso il reato di stalking anche attraverso l’uso dei social (Cass. Pen. 17-05-2021, n. 19363).

Il reato di atti persecutori, meglio noto come “stalking”, può configurarsi anche tramite l’utilizzo delle pagine social, purché i post pubblicati siano idonei ad intimidire la vittima con minacce o molestie, inducendo lo stato di ansia e timore che caratterizza la fattispecie.

Questo è quanto stabilito da una recente interpretazione dell’art. 612-bis c.p. operata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 19363/2021.

L’elemento di novità rispetto alla casistica più comune del reato riguarda l’utilizzo di strumenti informatici a distanza, non direttamente invasivi della sfera personale della persona offesa. In buona sostanza la Corte afferma che non rileva tanto lo strumento utilizzato quanto il risultato prodotto nella vita quotidiana della vittima.

La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, ha chiarito che non sempre può parlarsi di stalking. Ad esempio non integra il reato la pubblicazione reiterata di post meramente irridenti e canzonatori (Cass. Pen. 34512/2020).

Secondo la Supre Corte:

“non è tanto il mezzo attraverso il quale si diffonde la comunicazione che consente di ritenere il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. ma è, piuttosto, il contenuto della stessa che deve costituire un comportamento concretamente vessatorio a danno della persona offesa”.

Nello specifico andrà, quindi, compiuto un giudizio sia sull’efficacia intimidatoria del post che sulla conoscibilità dello stesso da parte della vittima.

In particolare, se si tratta di un post pubblicato direttamente sulla bacheca della persona offesa è indubbia l’invasione diretta della sua sfera privata. Viceversa, se il post viene pubblicato sulla bacheca del soggetto che scrive, allora dovrà valutarsi l’accessibilità della pubblicazione parte della vittima. Solo nel caso in cui la bacheca sia raggiungibile da quest’ultima allora potrà parlarsi di stalking.

Ad ogni modo si registrano pronunce della Cassazione che ammettono la consumazione del reato anche laddove la persona offesa non venga direttamente a conoscenza del post ma attraverso altri, purchè sia chiaro l’intento intimidatorio dell’autore (Cass. pen., Sez. V, n. 38387 del 1/3/2017).

Come abbiamo visto il panorama giurisprudenziale in materia di stalking online è molto frammentario e variegato. Nel caso in cui ci si imbatta nel reato in commento è opportuno affidarsi immediatamente ad un professionista del settore, che sappia fornire l’assistenza legale più adeguata rispetto al caso concreto.

Di seguito la sentenza in commento, disponibile per il download:

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